Rassegna stampa a cura di MondoFarmacia 01 – 07 gennaio 2024
Gennaio 7, 2024Elettrocardiogramma gratuito in farmacia in tre Regioni d’Italia. Cosa c’è da sapere
Gennaio 17, 2024Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) è uno strumento nato nel 2002 per garantire e organizzare la formazione continua dei professionisti sanitari. Sebbene nel corso degli anni il sistema abbia subito delle modifiche, ad esempio rispetto al numero di crediti da conseguire (annualmente o per triennio) e alle modalità riconosciute per il conseguimento, l’obiettivo centrale dell’educazione continua rimane quello di assicurare che i servizi erogati dai professionisti della sanità siano costantemente aggiornati e perfezionati, in linea con le normative vigenti.
Attualmente, il programma di Educazione Continua in Medicina per Farmacisti è strutturato in trienni formativi, nel corso dei quali i professionisti sono chiamati a conseguire, senza limiti minimi o massimi annuali, un numero totale di 150 crediti, attraverso la partecipazione a eventi residenziali (seminari, workshop, convegni), di formazione a distanza (e-learning, corsi di autoformazione, audio-libri) o con la formazione sul campo.
L’ultimo triennio formativo ECM 2020-2022 si è concluso il 31 dicembre 2023, poiché la scadenza per acquisire gli ECM necessari è stata prolungata di un anno con il Decreto milleproroghe del dicembre 2022, per consentire agli operatori sanitari di recuperare i crediti necessari che non si sono potuti ottenere causa pandemia. Entro quella data, i professionisti che operano nel settore della sanità pubblica e privata hanno dovuto acquisire obbligatoriamente i crediti formativi previsti dalla normativa sugli ECM, per evitare di incorrere in sanzioni e provvedimenti disciplinari.
L’obbligatorietà della formazione continua e dell’aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari, compresi i farmacisti, infatti è prevista dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dal comma 357 dell’art. 2 della L. 244/2007 e dagli Accordi Stato-Regioni. Ai sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni con l’art. 1, comma 3, lett. l), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i., gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti di tale obbligo formativo ECM.
L’articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l’imprescindibile funzione per l’adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonché all’evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute dei cittadini.
Ogni professionista sanitario ha diritto all’accesso alla formazione continua e a conoscere, in ogni momento, gli eventi erogati dai Provider, ossia dei soggetti accreditati presso l’Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l’acquisizione di crediti ECM, nonché i crediti maturati con la partecipazione agli stessi sempre consultabili nel portale internet del Co.Ge.A.P.
La violazione dell’obbligo ECM costituisce illecito disciplinare. D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e dall’art. 7 del D.P.R. 137/2012 che al comma 1, in particolare, prevede che “la violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.
Chi risulterà non in regola alla scadenza del triennio potrà incorrere in sanzioni disciplinari tra le quali:
Accreditamenti sanitari: Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo annuale e di conseguenza può mettere a rischio la propria o altrui azienda.
Cause risarcitorie: In una causa di risarcimento per colpa, il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività.
Premi assicurativi: Le società Assicuratrici potrebbero controllare la formazione ECM ed elevare i premi annuali, al momento del rinnovo, a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l’aggiornamento.
Mancato risarcimento: Le società Assicuratrici potrebbero non coprire il danno causato dal professionista evasore nell’esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.
Cause penali: Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa potrebbero controllare l’adempimento ECM e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.
Sanzioni dall’Ordine: A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017 e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”.
Seguire i corsi ECM comunque va ben oltre la semplice acquisizione di crediti o per il timore di eventuali sanzioni disciplinari, rappresenta uno sprone a mantenere elevati livelli di competenza nello svolgimento della professione.
Dottoressa Cristina Barletta
Commissione Tutela della Farmacia