Assistenza Domiciliare Integrata: un’opportunità da non perdere
Luglio 19, 2023Congestione dovuta allo sbalzo termico: come intervenire nei casi più gravi
Luglio 23, 2023Con l’introduzione nelle nostre farmacie dei Servizi di Telemedicina , ci chiediamo, tra molti interrogativi, quale possa essere la responsabilità civile del farmacista in caso di un eventuale errore del medico.
La risposta a questo interrogativo ci viene fornita dall’avvocato Silvia Cosmo. in un articolo sulla rivista IFarma. Leggi qui l’articolo completo
L’avvocato Cosmo spiega infatti che il farmacista resta estraneo all’attività clinica del medico, della cui responsabilità diagnostica non è tenuto a rispondere, configurandosi come un mero “tramite” dell’intervento medicale. La responsabilità del farmacista, in linea di massima, è collegata alla messa a disposizione delle apparecchiature tecnologiche per l’erogazione della prestazione a distanza.
Ovviamente gli è esclusa la responsabilità che resta in capo al produttore del dispositivo utilizzato in telemedicina per il caso di difetto o di guasto, ma potrebbe rispondere dei possibili danni derivanti dal non corretto utilizzo dell’apparecchio tecnologico in farmacia. Il farmacista potrebbe cioè essere ritenuto responsabile degli eventuali danni causati al paziente-utente nel caso di violazione delle indicazioni fornite dal fabbricante nell’installazione del dispositivo, nel suo impiego, nella manutenzione e, infine, nella sua conservazione in farmacia.
Le telemedicina richiede, infatti, strumenti tecnologici che permettano al medico e al paziente di comunicare non solo nel rispetto della privacy, ma anche in modo efficace e tale da garantire la correttezza dei risultati analitici. Il farmacista deve quindi essere in possesso delle conoscenze e competenze necessarie per far funzionare correttamente le apparecchiature, garantendo anche un aggiornamento e una formazione periodica, personale e dei suoi collaboratori, in difetto della quale potrebbe esporsi a una responsabilità di natura civilistica; questo sempre che il danno provocato dal medico possa ricondursi anche alla negligenza o imperizia nell’utilizzo del dispositivo da parte del farmacista.
Dr.ssa Olimpia Rapisarda Rizzo
Commissione Comunicazione MondoFarmacia
0 Comments
Grazie per la chiarezza e per l’
approfondimento