{"id":1211,"date":"2024-01-15T16:38:22","date_gmt":"2024-01-15T16:38:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/?p=1211"},"modified":"2024-01-15T16:38:22","modified_gmt":"2024-01-15T16:38:22","slug":"ecm-obbligatori-per-farmacisti-importanza-e-conseguenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/2024\/01\/15\/ecm-obbligatori-per-farmacisti-importanza-e-conseguenze\/","title":{"rendered":"ECM obbligatori per Farmacisti: importanza e conseguenze"},"content":{"rendered":"<p>Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) \u00e8 uno strumento nato nel 2002 per garantire e organizzare la formazione continua dei professionisti sanitari.\u00a0Sebbene nel corso degli anni il sistema abbia subito delle modifiche, ad esempio rispetto al numero di crediti da conseguire (annualmente o per triennio) e alle modalit\u00e0 riconosciute per il conseguimento, l\u2019obiettivo centrale dell\u2019educazione continua rimane quello di assicurare che i servizi erogati dai professionisti della sanit\u00e0 siano costantemente aggiornati e perfezionati, in linea con le normative vigenti.<\/p>\n<p>Attualmente, il programma di Educazione Continua in Medicina per Farmacisti \u00e8 strutturato in trienni formativi, nel corso dei quali i professionisti sono chiamati a conseguire, senza limiti minimi o massimi annuali, un numero totale di 150 crediti, attraverso la partecipazione a eventi residenziali (seminari, workshop, convegni), di formazione a distanza (e-learning, corsi di autoformazione, audio-libri) o con la formazione sul campo.<\/p>\n<p>L&#8217;ultimo triennio formativo ECM 2020-2022 si \u00e8 concluso il 31 dicembre 2023, poich\u00e9 la scadenza per acquisire gli ECM necessari \u00e8 stata prolungata di un anno con il Decreto milleproroghe del dicembre 2022, per consentire agli operatori sanitari di recuperare i crediti necessari che non si sono potuti ottenere causa pandemia. Entro quella data, i professionisti che operano nel settore della sanit\u00e0 pubblica e privata hanno dovuto acquisire obbligatoriamente i crediti formativi previsti dalla normativa sugli ECM, per evitare di incorrere in sanzioni e provvedimenti disciplinari.<\/p>\n<p>L\u2019obbligatoriet\u00e0 della formazione continua e dell\u2019aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari, compresi i farmacisti, infatti \u00e8 prevista dal D.Lgs. 502\/1992 e s.m.i., dal comma 357 dell\u2019art. 2 della L. 244\/2007 e dagli Accordi Stato-Regioni. Ai sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni con l&#8217;art. 1, comma 3, lett. l), del D.Lgs. C.P.S. 233\/1946 e s.m.i., gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti di tale obbligo formativo ECM.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l\u2019imprescindibile funzione per l\u2019adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonch\u00e9 all\u2019evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute dei cittadini.<\/p>\n<p>Ogni professionista sanitario ha diritto all\u2019accesso alla formazione continua e a conoscere, in ogni momento, gli eventi erogati dai Provider, ossia dei soggetti accreditati presso l\u2019Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l\u2019acquisizione di crediti ECM, nonch\u00e9 i crediti maturati con la partecipazione agli stessi sempre consultabili nel portale internet del Co.Ge.A.P.<\/p>\n<p>La violazione dell\u2019obbligo ECM costituisce illecito disciplinare. D.L. 138\/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148\/2011, e dall\u2019art. 7 del D.P.R. 137\/2012 che al comma 1, in particolare, prevede che \u201cla violazione dell\u2019obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare\u201d.<\/p>\n<p>Chi risulter\u00e0 non in regola alla scadenza del triennio potr\u00e0 incorrere in sanzioni disciplinari tra le quali:<\/p>\n<p><strong>Accreditamenti sanitari:\u00a0<\/strong>Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non pu\u00f2 dimostrare di aver assolto l\u2019obbligo annuale e di conseguenza pu\u00f2 mettere a rischio la propria o altrui azienda.<\/p>\n<p><strong>Cause risarcitorie:\u00a0<\/strong>In una causa di risarcimento per colpa, il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non pu\u00f2 che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Premi assicurativi:\u00a0<\/strong>Le societ\u00e0 Assicuratrici potrebbero controllare la formazione ECM ed elevare i premi annuali, al momento del rinnovo, a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l\u2019aggiornamento.<\/p>\n<p><strong>Mancato risarcimento:\u00a0<\/strong>Le societ\u00e0 Assicuratrici potrebbero non coprire il danno causato dal professionista evasore nell\u2019esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Cause penali:\u00a0<\/strong>Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa potrebbero controllare l&#8217;adempimento ECM e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacit\u00e0 di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni dall\u2019Ordine:\u00a0<\/strong>A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3\/2017 e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di \u201cillecito disciplinare\u201d.<\/p>\n<p>Seguire i corsi ECM comunque va ben oltre la semplice acquisizione di crediti o per il timore di eventuali sanzioni disciplinari, rappresenta uno sprone a mantenere elevati livelli di competenza nello svolgimento della professione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Dottoressa Cristina Barletta<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>Commissione Tutela della Farmacia<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Attualmente, il programma di Educazione Continua in Medicina per Farmacisti \u00e8 strutturato in trienni formativi, nel corso dei quali i professionisti sono chiamati a conseguire un numero totale di 150 crediti. Per chi non lo fa ci sono diverse sanzioni.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1213,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27,14,3],"tags":[36],"class_list":["post-1211","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-commissione-comunicazione","category-commissione-tutela-della-farmacia","category-news","tag-ecm"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1211\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mondofarmacia.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}